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Art. 91

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.
  2. Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell’indebito arricchimento.

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