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Art. 89b

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Qualora non sia provveduto all’amministrazione o all’utilizzazione di beni raccolti mediante collette pubbliche per scopi di utilità pubblica, l’autorità competente ordina i provvedimenti necessari.
  2. Essa può nominare un commissario o devolvere i beni a un’associazione o fondazione avente uno scopo quanto possibile affine a quello per il quale sono stati raccolti.
  3. Le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alle curatele si applicano per analogia al commissario.

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