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Art. 896

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate.
  2. Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o coll’ordine pubblico.

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