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CC · Codice civile svizzero
Art. 888
Art. 887
Art. 889
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Art. 888
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il diritto di pegno si estingue tostoché il creditore non abbia più il possesso della cosa impegnata e non possa rivendicarla da terzi.
Esso non ha effetto alcuno finché il pegno rimanga, col consenso del creditore, nell’esclusivo potere di chi l’ha costituito.
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