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Art. 875

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare:

  1. mediante costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria per l’intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore;
  2. mediante costituzione di un pegno immobiliare per l’intiero prestito a favore dell’istituto o della persona incaricata dell’emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo.

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