Torna alla legge

Art. 865

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.
  2. L’annullamento avviene secondo le norme concernenti l’ammortamento dei titoli al portatore previa diffida a produrre il titolo entro sei mesi.
  3. Il debitore può, nello stesso modo, chiedere l’annullamento di un titolo pagato che è stato smarrito.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.