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Art. 861

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall’ufficio del registro fondiario.
  2. I titoli sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.
  3. I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.

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