Torna alla legge

Art. 859

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.
  2. Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario.
  3. L’usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.