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Art. 854

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se non c’è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l’iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere.
  2. Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria.

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