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Art. 828

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il diritto cantonale può autorizzare l’acquirente di un fondo non personalmente responsabile per i debiti che lo gravano, e finché non sia promossa un’esecuzione, a purgare il fondo stesso dalle ipoteche che ne sorpassano il valore, pagando ai creditori il prezzo d’acquisto, od in caso di acquisto a titolo gratuito, il valore ch’egli attribuisce al fondo.
  2. Egli deve notificare per iscritto ai creditori la sua offerta col preavviso di sei mesi.
  3. Il prezzo offerto è ripartito fra i creditori secondo il grado dei loro crediti.

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