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Art. 825

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.
  2. Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.
  3. Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.

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