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Art. 821

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev’essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta.
  2. Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori.

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