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Art. 81

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.
  2. L’iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l’atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell’autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell’amministrazione.1
  3. L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545;FF 2003 70537093).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545;FF 2003 70537093).

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