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Art. 809

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Verificatosi un deprezzamento del fondo, il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.
  2. In caso di pericolo di deprezzamento, può chiedere garanzia.
  3. Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.

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