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Art. 796

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario.
  2. I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d’uso.

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