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Art. 792

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se il fondo cambia di proprietario, l’acquirente diventa senz’altro debitore dell’onere.
  2. Se il fondo è diviso, i proprietari delle singole parti diventano debitori dell’onere. Il debito è trasferito sulle singole parti secondo le disposizioni concernenti la divisione dei fondi gravati da ipoteca.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637;FF 2007 4845).

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