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Art. 779g

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell’indennità, la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione.
  2. Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l’indennità è pagata o garantita.

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