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Art. 777

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.
  2. Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.
  3. Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.

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