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Art. 764

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’usufruttuario deve conservare la cosa nel suo stato e fare direttamente le migliorie e le rinnovazioni richieste dalla manutenzione ordinaria.
  2. Essendo necessari dei lavori o provvedimenti più importanti per la conservazione della cosa, l’usufruttuario deve avvertirne il proprietario e permettergli che li intraprenda.
  3. Se questo non provvede, l’usufruttuario può prendere le misure opportune a spese del proprietario.

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