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Art. 756

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I frutti naturali maturati durante l’usufrutto appartengono all’usufruttuario.
  2. Chi ha fatto i lavori di coltivazione ha diritto di farsi equamente rimborsare le spese da colui che percepisce i frutti maturi, non però oltre il valore di questi.
  3. Le parti costitutive, che non sono né frutti né prodotti, rimangono al proprietario della cosa.

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