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CC · Codice civile svizzero
Art. 752
Art. 751
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa.
Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell’usufrutto non aveva diritto di consumare.
Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall’uso ordinario.
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