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Art. 750

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il proprietario non è tenuto a ristabilire la cosa perita.
  2. Se la ristabilisce, rinasce l’usufrutto.
  3. Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita un’altra, come nei casi di espropriazione o d’assicurazione, l’usufrutto continua sulla cosa sostituita.

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