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Art. 743

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se il fondo dominante o serviente è diviso, la servitù sussiste su tutte le sue parti.
  2. Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che l’esercizio della servitù è limitato a talune parti, la servitù è cancellata relativamente alle parti non interessate.
  3. La procedura di aggiornamento è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione e la modifica delle iscrizioni nel registro fondiario.

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