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Art. 723

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Si considera tesoro qualsiasi oggetto di pregio del quale si debba, secondo le circostanze, ritenere con certezza che sia sotterra o nascosto da molto tempo e che più non abbia padrone.
  2. Il tesoro appartiene al proprietario della cosa mobile od immobile nella quale fu trovato, riservate le disposizioni sugli oggetti di pregio scientifico.
  3. Lo scopritore ha il diritto ad un equo compenso che però non deve eccedere la metà del valore del tesoro.

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