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Art. 712b

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti.
  2. Non possono essere oggetto del diritto esclusivo:
  3. il suolo su cui sorge l’edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l’edificio è costruito;
  4. le parti della costruzione che sono importanti per l’esistenza, la membratura e la solidità dell’edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l’aspetto dell’edificio;
  5. le opere e gli impianti che servono anche agli altri comproprietari per l’uso dei loro locali.
  6. I comproprietari possono, nell’atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell’edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo.

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N1.Abgesonderte alleineigentümerähnliche Rechtsstellung

Das Sonderrecht betrifft räumlich klar abgrenzbare und weitgehend verselbständigte Teile und schafft für den Inhaber dieser räumlich klar umgrenzten Einheit praktisch eine abgesonderte, alleineigentümerähnliche Rechtsstellung.

SB.2024.00001
Sachverhalt

N2.Doppelte Mehrheit für dauerhafte Nutzung gemeinschaftlicher Teile

Die doppelte Mehrheit kann auch die (dauerhafte) Nutzung oder Überlassung gemeinschaftlicher Teile bewilligen, etwa die Aufstellung dauerhafter Geräte oder Bauten, selbst wenn dadurch die Nutzung der gemeinnützigen Teile eingeschränkt wird.

16.2023.19
E. 6.10