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Art. 701

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ove qualcuno non possa sottrarre sé od altri ad un danno sovrastante o ad un pericolo imminente se non violando la proprietà fondiaria di un terzo, questi è tenuto di soffrire la violazione, purché il danno effettivo o temuto sia assai maggiore del pregiudizio che risulta per lui.
  2. Il danno che ne consegue dev’essere equamente risarcito.

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