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Art. 69b

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:
  2. somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
  3. cifra d’affari di 20 milioni di franchi;
  4. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
  5. L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.
  6. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni1sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima si applicano per analogia.
  7. Negli altri casi, gli statuti e l’assemblea sociale2possono disciplinare liberamente la revisione.

Footnotes

  1. RS 220

  2. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParL;RS 171.10 ).

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