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Art. 689

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.
  2. A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino.
  3. L’acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.

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