Torna alla legge

Art. 672

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Non avvenendo la rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale.
  2. Se la costruzione fu fatta in mala fede dal proprietario del fondo, questo può essere condannato al completo risarcimento del danno.
  3. Se fu fatta in mala fede dal proprietario del materiale, l’indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.