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CC · Codice civile svizzero
Art. 666
Art. 665
Art. 666a
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Art. 666
Art. 665
Art. 666a
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
Riguardo all’espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali.
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