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CC · Codice civile svizzero
Art. 654
Art. 653
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Art. 654
Art. 653
Art. 654a
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Lo scioglimento si effettua con l’alienazione della cosa o con la fine della comunione.
Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà.
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