Torna alla legge

Art. 649b

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il comproprietario può essere escluso per sentenza del giudice dalla comunione, se il contegno suo ovvero delle persone cui ha ceduto l’uso della cosa o delle quali è responsabile, violi così gravemente gli obblighi verso tutti gli altri comproprietari o taluni di essi, da non potersi ragionevolmente pretendere che continuino la comunione.
  2. Se i comproprietari sono soltanto due, l’azione spetta a ciascuno di essi; negli altri casi e salvo convenzione contraria, è necessaria l’autorizzazione della maggioranza di tutti i comproprietari meno il convenuto.
  3. Il giudice che pronuncia l’esclusione condanna il convenuto ad alienare la sua quota di comproprietà e, per il caso in cui l’alienazione non sia attuata nel termine fissato, ordina che la quota sia venduta agli incanti pubblici secondo le disposizioni sulla realizzazione forzata degli immobili, eccetto quelle concernenti lo scioglimento della comproprietà.

1 commentary

N1.Ermächtigungspflicht bei Miteigentümern

Bei zweien Miteigentümern wurde die Pflicht zur Ermächtigung für Klage nicht thematisiert; Klägerin reichte Direktantrag ein.

17 Lugano 18 giugno 2024   In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello         composta del giudice: Walser, presidente,     cancelliera: Locatelli       sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 31 agosto 2022 da        CO 1   CO 2  entrambi patrocinati dallo  PA 2         contro        RE 1  patrocinato dall’  PA 1            e ora sul reclamo 15 marzo 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove del 1° marzo 2024;     ritenuto in fatto:                   A.   Il mappale no __________ RFD di __________ è costituito in proprietà per piani. La PPP no __________4 è proprietà di CO 2, la PPP no __________5 di CO 1 e la PPP no __________6 di RE 1.                                       B.   Con petizione 31 agosto 2022 CO 1 e CO 2, invocato l’art. 649b CC, hanno chiesto l’esclusione di RE 1 dalla comunione dei comproprietari e la condanna del medesimo ad alienare la sua quota di comproprietà, rimproverandogli atteggiamenti incompatibili con gli obblighi di un comproprietario.                                       C.   Con risposta 6 dicembre 2022 il convenuto si è opposto alla petizione. Respinti gli addebiti mossigli dalla parte attrice, egli contesta la facoltà degli attori di chiedere la sua estromissione in quanto sarebbero essi medesimi a tenere un comportamento scorretto.                                            Con i successivi allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.                                       D.   Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 1° marzo 2024 il Pretore ha deciso in merito alle prove. Ammessa la perizia giudiziaria intesa a stabilire il valore della quota PPP __________6 di RE 1 e fissato alle parti un termine per proporre i quesiti peritali, ha poi respinto tutte le altre prove.