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Art. 643

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali.
  2. I frutti naturali di una cosa sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune.
  3. Prima della loro separazione i frutti naturali sono considerati come parti costitutive della cosa.

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