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Art. 631

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Non essendo provata una diversa volontà del defunto, le spese per l’istruzione e l’educazione dei singoli figli non sono soggette a collazione, se non in quanto eccedano la misura consueta.
  2. Ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso nella divisione un equo prelevamento.

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