Torna alla legge

Art. 601

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

L’azione del legatario si prescrive in dieci anni dal giorno della comunicazione della disposizione, o dal giorno dell’esigibilità del legato, o da quello in cui il legato diventò posteriormente esigibile.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.