Torna alla legge

Art. 583

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell’eredità devono essere inventariati d’officio.
  2. L’iscrizione nell’inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.