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Art. 578

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Quando un erede oberato abbia rinunciato all’eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non sieno loro garantiti.
  2. Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d’officio.
  3. L’attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.

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