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Art. 529

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, comprese quelle sottoscritte nell’ambito della previdenza individuale vincolata, costituite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono soggette all’azione di riduzione per il loro valore di riscatto.
  2. Sono soggette a riduzione anche le pretese dei beneficiari derivanti dalla previdenza individuale vincolata del defunto presso una fondazione bancaria.

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