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Art. 515

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il contratto è sciolto se l’erede o il legatario non sopravvive al disponente.
  2. Se al momento della morte dell’erede il disponente si trova arricchito per effetto del contratto, gli eredi del defunto possono, salva disposizione contraria, pretendere la restituzione dell’arricchimento.

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