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Art. 500

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso.
  2. La scrittura dev’essere firmata dal testatore.
  3. Il funzionario deve datarla ed apporvi anche la sua firma.

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