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CC · Codice civile svizzero
Art. 493
Art. 492a
Art. 494
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Art. 493
Art. 492a
Art. 494
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il disponente può dedicare la porzione disponibile dei suoi beni o parte di essa ad una fondazione per uno scopo qualsiasi.
La validità della fondazione è però subordinata alle disposizioni della legge.
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