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Art. 489

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La trasmissione dell’eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell’istituito.
  2. Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell’istituito, l’eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia.
  3. Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l’eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell’istituito.

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