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Art. 486

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Quando i legati sorpassino l’importo della successione o delle liberalità fatte a colui che ne è gravato, o della porzione disponibile, se ne può chiedere una proporzionata riduzione.
  2. I legati conservano il loro effetto ancorché i debitori degli stessi siano premorti al disponente o si siano resi indegni, od abbiano rinunciato al loro diritto ereditario.
  3. L’erede legittimo od istituito può chiedere il legato disposto a suo favore ancorché rinunci all’eredità.

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