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Art. 45a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d’informazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile.
  2. La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo.
  3. I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per l’uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile.
  4. La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema. Fornisce loro il sostegno tecnico per l’uso del sistema.
  5. Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:
  6. i dettagli relativi al coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo del sistema;
  7. l’ammontare dell’emolumento versato dai Cantoni per l’uso del sistema;
  8. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e degli altri servizi aventi accesso al sistema;
  9. la collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni; 5.1 le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nonché la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati;
  10. l’archiviazione dei dati.
  11. Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebitati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 16 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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