Torna alla legge

Art. 456

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

La responsabilità del mandatario designato con mandato precauzionale, nonché quella del coniuge o del partner registrato di una persona incapace di discernimento ovvero quella del rappresentante in caso di provvedimenti medici è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni1sul mandato, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela.

Footnotes

  1. RS 220

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.