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Art. 45

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1I diritti reali che non potrebbero più essere costituiti secondo le disposizioni sul registro fondiario, come le piante nel fondo altrui, i diritti di anticresi e simili non vi possono essere iscritti, ma vi devono essere menzionati in modo opportuno.

2Estinguendosi per qualsiasi causa, questi diritti eccezionali non possono più essere ristabiliti.

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