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Art. 449c

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l’autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:
  2. all’ufficio dello stato civile se:
    1. ha sottoposto una persona a curatela generale,
    2. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all’articolo 260 capoverso 2, o
    3. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
  3. al Comune di domicilio se:
    1. ha sottoposto una persona a curatela, o
    2. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
  4. all’ufficio delle esecuzioni del domicilio dell’interessato se:
    1. per una persona minorenne ha istituito una tutela o una curatela secondo l’articolo 325,
    2. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, o
    3. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
  5. all’autorità per il rilascio dei documenti d’identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 20011sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri se:
    1. per una persona minorenne ha istituito una tutela, oppure ha limitato l’autorità parentale in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità, o
    2. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l’esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità;
  6. all’ufficio del registro fondiario, in quanto notificazione per una menzione, se per una persona ha istituito una curatela che ne limita la capacità di disporre di un fondo o la priva di tale capacità.
  7. In caso di cambiamento dell’autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.

Footnotes

  1. RS 143.1

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