Nuova chat
Nuova chat
Corpus
Corpus
progetti
Nuovo
Feedback
Feedback
Centro Assistenza
Centro Assistenza
Lingua: IT
Lingua: IT
A
Impostazioni
Impostazioni
Law
/
CC · Codice civile svizzero
Art. 412
Art. 411
Art. 413
Torna alla legge
Art. 412
Art. 411
Art. 413
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
In rappresentanza dell’interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso.
Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l’interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.