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Art. 386

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.
  2. Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.
  3. La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.

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