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Art. 38

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1Il Consiglio federale stabilisce, sentito il parere dei Cantoni, il calendario d’introduzione del registro fondiario. Può delegare tale competenza al dipartimento o all’ufficio competente.1

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Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793;FF 2006 7165).

  2. Abrogato dall’all. cifra II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793;FF 2006 7165).

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